Il nostro studio si occupa sia di sicurezza in fase di progettazione che di sicurezza in fase di esecuzione.
Lo STUDIO LED ENERGY può fare al caso tuo!
LoSTUDIO LED ENERGY si occupa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed è quindi in grado di dare una risposta unitaria ed integrata in materia di sicurezza nei cantieri edili temporanei e mobili.
La nostra struttura propone soluzioni per l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento della sicurezza, la valutazione dei rischi, la stima dei costi, la prevenzione, la vigilanza e il controllo.
I piani di sicurezza (PSC) e i relativi allegati obbligatori (diagramma di Gantt, analisi e valutazione dei rischi, stima dei costi della sicurezza, planimetria di cantiere, fascicolo dell’opera, rapporto di valutazione rumore, modulistica, schede dei lavoratori, etc.) sono eseguiti in conformità al TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).
LoSTUDIO LED ENERGY è inoltre in grado di fornire supporto alle imprese operanti nel settore edile per la stesura del piano operativo di sicurezza POS)
Presso di noi puoi trovare sia coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione che coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione. Ma chi sono queste figure che si occupano di sicurezza?
CHI E’ IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)?
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione), come di seguito riportato:
Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
- redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;
- predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1
CHI E’ IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)?
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, come di seguito riportato:
Articolo 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b):
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Lo STUDIO LED ENERGY esegue coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva nei cantieri temporanei o mobili principalmente in Veneto nelle provincie di Verona, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Lombardia nelle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.